Congressi Nazionali SISEF

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Presentazione orale

Gradi A

La legislazione sementiero vivaistica al servizio di una selvicoltura su basi naturalistiche

Riassunto: Sin dal 1966 la Comunità Europea si è preoccupata di emanare tutta una serie di direttive riguardanti il controllo delle caratteristiche genetiche e delle qualità esteriori del materiale di propagazione forestale destinato all’ampliamento delle aree forestali, ad integrare la rinnovazione naturale e per l’arboricoltura da legno. In tale quadro bisogna riconoscere che la Legge italiana n. 269 del 22.04.1973, emanata per l’accettazione delle direttive dell’Unione economica europea, non è stata sufficientemente seguita. Nel contempo, a seguito del D.P.R. 616/1977, l’applicazione di questa legge è stata delegata alle Regioni che si dovrebbero occupare dei vari aspetti cercando di snellire gli iter burocratici e scegliendo attentamente le specie forestali di maggior interesse per la selvicoltura regionale. Intanto è cresciuto l’impiego di specie arbustive indigene, in particolare in ambienti extra-forestali, ma le specie arbustive non possono essere regolamentate nell’ambito della Legge 269/73 che riflette specie forestali e si basa su boschi da seme. Detta legge, riconoscendo l’importanza delle provenienze, contiene già implicito il concetto di biodiversità, e non può considerarsi obsoleta solo perché non si presta al controllo di specie arbustive essendo stata studiata per specie arboree. La Legge 269/73 è tuttavia perfettibile nella sua applicabilità attraverso le normative regionali senza tuttavia stravolgerne i criteri fondamentali e, soprattutto, senza mescolare specie arboree con specie arbustive che invece devono essere ovviamente regolamentate separatamente pur avendo una valenza ambientale che peraltro non viene messa in discussione: come possiamo, infatti definire e classificare "boschi da seme" di Crataegus, Berberis, Erica, Rosa canina, ecc.? Inoltre le normative regionali devono essere omogenee e coordinate per evitare ostacoli burocratici nella distribuzione di materiale di propagazione tra Regione e Regione: ma ciò è possibile solo con il sollecito invio a tutte le Regioni da parte dello Stato di un testo quadro "guida" che le Regioni stesse, delegate dell’applicazione della Legge 269/73, dovrebbero seguire pur nella loro autonomia. La risoluzione di questi problemi è fondamentale per concorrere all’attuazione di una razionale selvicoltura su basi naturalistiche.

Citazione: Gradi A (1997). La legislazione sementiero vivaistica al servizio di una selvicoltura su basi naturalistiche. In: I Congresso Nazionale SISEF “La Ricerca Italiana per le Foreste e la Selvicoltura“ (Università degli Studi, Legnaro (PD) 04-06 Giugno 1997), Abstract-book, Contributo #c01.2.6. - [online] URL: https://congressi.sisef.org/?action=paper&id=2181


Dettagli

Congresso I Congresso Nazionale SISEF
“La Ricerca Italiana per le Foreste e la Selvicoltura”
Università degli Studi, Legnaro (PD) 04-06 Giugno 1997
Collocazione c01.2.6 (#)
Sessione Sessione 02
Moderatore/i -
Data Jun 04, 1997
Ora 14:00-18:00
Luogo -
Info Autori
(*): speaker

A Gradi
via Isonzo 7, 52100 Arezzo
Italy